LUCI A LED O XENIO,SI POSSONO MONTARE?

Le luci diurne a led sono legali: un decreto spiega come montarle e aggiornare il libretto

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si è pronunciato su una delle tante faccende spinose che ha visto negli ultimi anni gli automobilisti rivendicare la legittimità delle disposizioni avallate in Europa ma non contemplate dal nostro Codice della Stradavecchio e complesso. Con il D.M. del 6 novembre 2013 (in allegato) promulgato dalla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.271 del 19-11-2013, il Ministero ha regolamentato l’installazione delle luci di marcia diurna, fino a poco tempo fa illegali anche se ritenute indispensabili per la sicurezza stradale in molti Paesi europei. La deroga per le auto (e in generale tutti i veicoli a motore esclusi i rimorchi) prevede infatti una dettagliata procedura per montare le luci diurne e aggiornare la carta di circolazione dopo visita e prova presso la Motorizzazione.

 

L’OFFICINA CERTIFICA L’INSTALLAZIONE

 

Il Decreto sulle luci DRL spiega come legalizzare l’installazione, eseguita da un’officina di autoriparazione, di tutte le luci a led destinate a rendere il veicolo più facilmente  visibile  durante  la circolazione diurna, riportanti la marchiatura di omologazione secondo il Regolamento UNECE 87 (vedi Allegato I). Inoltre, non è possibile installare più di 2 dispositivi DRL davanti all’auto e la loro collocazione è disciplinata in modo diverso a seconda se le luci diurne sono raggruppate, combinate  o incorporate ad altri dispositivi di illuminazione. Come si legge dal Decreto, l’installazione delle luci a led DRL può essere eseguita solo ed esclusivamente da un’officina di autoriparazione (nel rispetto delle distanze e delle sagome raffigurate nell’Allegato III) che ne certifichi il montaggio a regola d’arte compilando il modulo Allegato IV. Dopodiché l’auto dovrà essere sottoposta a visita e prova per l’aggiornamento del libretto presso gli Uffici della Motorizzazione territorialmente competenti rispetto alla sede dell’officina che ha effettuato il montaggio. Se l’officina che ha installato le DRL si trova, ad esempio, a Carini (PA) le verifiche e l’aggiornamento del libretto saranno di competenza della Motorizzazione Civile di Palermo.

VERIFICA DELLE QUOTE D’INSTALLAZIONE

Rispetto a quanto succedeva prima, quando l’aggiornamento del libretto dipendeva dall’ottenimento del nullaosta della Casa costruttrice che approvava la modifica all’impianto luci dell’auto, ora l’esito dell’aggiornamento sarà quasi sicuramente scontato se si rispettano le linee guida dettate dal Decreto. In base alla tipologia di luce diurna e alla funzione che svolgerà, l’officina deve attenersi alle quote d’installazione previste dalla norma ECE R48 (Allegato II). Nel caso più diffuso di luci DRL non incorporate ad altri dispositivi e che non svolgono altre funzioni d’illuminamento, la distanza tra le due luci a led non deve essere inferiore a 60 cm (ridotta a 40 cm se l’auto non è più larga di 130 cm) e l’altezza del dispositivo dal suolo deve essere compresa tra 25 cm e 150 cm. Inoltre durante la visita e prova saranno controllate anche l’inclinazione verticale (+/- 10°) e l’inclinazione orizzontale (+/- 20°). Le quote da rispettare differiscono leggermente se le luci DRL integrano anche la funzione di luci di posizione anteriori o di luci fendinebbia.

 

NON SI POSSONO TENERE SEMPRE ACCESE

Oltre alla corretta installazione durante la visita e prova presso la Motorizzazione sarà controllato anche il corretto funzionamento delle luci DRL che devono accendersi automaticamente quando si avvia il motore e devono spegnersi quando si arresta. E’ vietato il funzionamento simultaneo delle luci di marcia diurna e delle luci fendinebbia, anabbaglianti o abbaglianti , quindi l’officina dovrà fare in modo che le prime si spengano quando si accendono le seconde. Lo stesso vale per gli indicatori di direzione che devono essere i soli a lampeggiare qualora siano incorporati alla luce di marcia diurna. A tal proposito esistono dei kit di luci DRL dotati di una centralina che si occupa di commutare automaticamente le luci come stabilito dal Decreto.

LA VERIFICA NON E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI

Se il mezzo supera le verifiche della Motorizzazione con esito positivo, l’aggiornamento del libretto avviene tramite l’apposizione di un’etichetta riportante la dicitura «installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE». Il Decreto specifica anche che la visita e prova dell’auto non è propedeutica all’aggiornamento della carta di circolazione per i veicoli sui  quali  siano  state installate le luci  di  marcia  diurna  tramite  sostituzione  di  un dispositivo o di un gruppo ottico originale (faro) con uno (omologato) di analoga forma e dimensioni, contenente anche la suddetta funzione. Il Decreto sulle luci di marcia diurna rappresenta sicuramente l’efficace intervento del Ministero dei Trasporti a colmare l’incapacità del nostro Paese ad assimilare in modo più semplice le normative comunitarie. C’è da chiedersi se è quando si farà chiarezza anche sulle luci allo xeno aftermarket, visto che la carenza di una norma che le riconosca o le disapprovi ha permesso la dilagante e pericolosa proliferazione di auto che minano la sicurezza di guida di altri conducenti, abbagliati nei retrovisori da potenti luci di manifattura asiatica installate in faidate tra le mura del garage.

 

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